Statuto

Lo Statuto dell’Associazione Piemonte Grecia Santorre di Santarosa è stato definito (e depositato) nel Luglio 1986. Qui di seguito ne è riportato il testo originale.

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Statuto dell’Associazione Piemonte Grecia
Santorre di Santarosa

 

Art. 1

E’ costituita in Torino una Associazione, libera ed autonoma, senza scopi di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE PIEMONTE – GRECIA SANTORRE DI SANTAROSA”.

Art. 2

L’Associazione, che si riconosce pienamente nella Carta dei Diritti per l’Uomo delle Nazioni Unite e nei valori della pace, della democrazia e della libertà dei popoli, ha lo scopo di promuovere e favorire gli scambi culturali, scientifici e sociali e sviluppare l’amicizia e la cooperazione tra i popoli italiano ed ellenico.

In particolare l’Associazione si propone di:

a) stimolare, promuovere e favorire gli scambi culturali e scientifici anche attraverso conferenze e convegni coinvolgendo personalità della cultura e della scienza dei due paesi;

b) promuovere ed organizzare mostre ed esposizioni sul patrimonio artistico della Grecia antica e moderna e favorire l’esportazione di simili iniziative sul patrimonio artistico italiano e piemontese in particolare;

c) favorire e promuovere incontri tra il mondo della politica, dell’Amministrazione locale, dei giovani e dell’associazionismo dei due paesi;

d) promuovere la diffusione della lingua, della letteratura e dell’arte contemporanea ellenica;

e) favorire e promuovere qualsiasi iniziativa che possa contribuire al rafforzamento dell’amicizia tra i popoli ellenico ed italiano; a tal fine piò aderire ad altri enti ed organizzazioni nazionali e stranieri con finalità analoghe.

 Art. 3

L’Associazione ha sede sociale e legale in Torino, via Accademia Albertina n. 11[1].

Art. 4

Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci persone fisiche o giuridiche, Enti o Organizzazioni che condividono gli obiettivi, ne accettano lo statuto e ne fanno espressa domanda scritta al Comitato Direttivo.

I soci ordinari sono le persone fisiche e le persone giuridiche, enti ed organizzazioni che si propongono di collaborare fattivamente al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e si impegnano a pagare le relative quote sociali annuali.

Ciascuna domanda deve essere accolta con decisione insindacabile dal Comitato Direttivo.

I Soci sostenitori sono le persone fisiche e le persone giuridiche, Enti ed Organizzazioni che si impegnano, inoltre, a pagare contributi straordinari. Ai soci ordinari, ai soci straordinari e a coloro che, anche senza tale veste, collaborano al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione con particolari attività ed iniziative, il Comitato Direttivo può conferire la qualifica di “Socio d’onore” chiamandoli a far parte del “Comitato d’onore”.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri di partecipazione, elaborazione dei programmi e delle attività, elezione degli Organi dell’Associazione e di eleggibilità.

La qualifica di socio viene individuata tramite il rilascio di apposita tessera, nel caso di persona fisica, o di apposito attestato negli altri casi.

 Art. 5

Gli organi dell’Associazione sono:

1) l’Assemblea dei soci;
2) il Comitato Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Segretario;
5) il Collegio dei Revisori.

Art. 6

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci ordinari e sostenitori, regolarmente iscritti.

L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata una volta all’anno al fine di approvare il piano di lavoro annuale, il bilancio annuale ed, ogni terzo anno, eleggere il Comitato Direttivo, fissandone il numero di membri nei limiti di cui al successivo art. 8, ed il Collegio dei Revisori.

Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta o di almeno un terzo (1/3) dei soci o di un terzo (1/3) del Comitato Direttivo o del Presidente; l’Assemblea straordinaria viene convocata entro quindici (15) giorni dalla data della richiesta e trasmessa entro lo stesso periodo.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria deve effettuarsi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione da esporsi nella sede sociale almeno 15 giorni prima dalla data della prima riunione; la seconda riunione non può essere fissata prima di ventiquattro ore dalla precedente.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita ed atta a deliberare:

– in prima convocazione, quando siano presenti la maggioranza dei soci;
– in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presente.

Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si applicano le norme del codice civile.

L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni a maggioranza di voti dei soci presenti.

Il presente statuto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori ed accettato da tutti i soci, non può essere modificato in nessuna sua parte senza la maggioranza qualificata di almeno due terzi (2/3) dei soci. La stessa procedura vale anche per l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea, adottate a norma dello statuto e di legge, vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

 Art. 7

L’Assemblea, qualora si manifesti in un socio in modo palese e grave il venir meno dei requisiti richiesti dallo Statuto, può deliberare la perdita di qualifica di socio ed il ritiro della tessera su proposta motivata del Comitato Direttivo, mai comunque nei sessanta giorni precedenti l’Assemblea ordinaria.

Art. 8

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di sette (7) ad un massimo di undici (11) membri eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci e durano in carica un triennio e sono irrieleggibili.

Il Comitato Direttivo ha la delega dell’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Il Comitato Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e può altresì nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Comitato Direttivo può proporre all’Assemblea la costituzione del comitato d’Onore di cui all’art. 4.

Art. 9

Il Presidente dell’Associazione esercita la rappresentanza ufficiale della Associazione, presiede le Assemblee dei soci e le riunioni del Comitato Direttivo.

In sua assenza tali funzioni vengono svolte dal Vice Presidente anziano o dal Segretario.

Art. 10

Il Segretario attua le deliberazioni del Comitato Direttivo.

Il Segretario ha la rappresentanza legale dell’Associazione e risponde nei confronti dei terzi per tutte le obbligazioni assunte dall’Associazione stessa. Ha il potere di stipulare con persone fisiche, enti pubblici e privati, in rappresentanza dell’Associazione, ogni tipo di contratto funzionale al raggiungimento degli scopi sociali.

Può, altresì, accendere ed estinguere conti correnti bancari e postali, depositi amministrati e svolgere ogni altra operazione bancaria, in particolare contrarre prestiti e mutui. Per ogni somma ricevuta, a qualsiasi titolo, il Segretario rilascia quietanza liberatoria.

Art. 11

Il tesoriere coadiuva il Segretario nell’amministrazione; in particolare è delegato alla tenuta della cassa. A tal fine può, congiuntamente al Segretario, accendere ed estinguere conti correnti bancari e postali.

Art. 12

L’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti eletti dall’Assemblea ordinaria ogni tre (3) anni, i quali hanno il compito di tutelare il rispetto dello statuto e del patrimonio dell’Associazione ed accertare la regolarità del bilancio annuale.

I membri del Collegio dei Revisori scelgono nel proprio seno il Presidente del Collegio che lo presiede.

Art. 13

Le prestazioni dei soci, dei membri del Comitato Direttivo, del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori sono svolte a titolo gratuito. Il Comitato Direttivo può, comunque, deliberare di riconoscere ai soci chiamati a svolgere prestazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione, un compenso forfettario a titolo di rimborso spese.

I rapporti di lavoro con eventuali dipendenti retribuiti dall’Associazione sono regolati dal Comitato Direttivo nell’ambito delle leggi vigenti.

Art. 14

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) quote sociali annuali;

b) contributi o donazioni elargiti da persone fisiche o giuridiche o Enti ed Organizzazioni;

c) contributi per eventuali servizi o prestazioni forniti dall’Associazione a terzi;

d) beni eventualmente acquistati con fondi di cui ai punti precedenti.

Art. 15

Il Comitato Direttivo provvede annualmente alla preparazione del programma di attività ed alla determinazione delle quote sociali che sottopone all’Assemblea dei soci per l’approvazione.

 

Torino, 11 luglio 1986

 

[1] Questo è l’indirizzo della Sede all’atto della fondazione. La Sede attuale è in via Cibrario 30/bis